Il Decreto Legge Covid: divieto di spostamenti durante le vacanze di Natale. Cosa si può fare e cosa no

Nella tarda serata del 2 dicembre il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge relativo al periodo natalizio.

Il Decreto è valido dal 21.12.2020 al 06.01.2021 e introduce dei divieti validi su tutto il territorio nazionale, senza differenza fra le diverse zone. Sono state previste, inoltre, regole specifiche per i giorni festivi.

Lo scenario di riferimento per l’applicazione dei divieti è l’incremento dei casi e dei decessi. Contrariamente all’immagine di apertura, infatti, l’orientamento del Governo non è quello di portare in zona gialla o verde le Regioni, ma di attenzionare i dati scientifici in base ai quali adottare opportuni provvedimenti.

Il primo articolo contiene un’importante modifica alla durata dei DPCM, che avranno durata di 50 giorni, a differenza degli attuali, che hanno durata di 30 giorni. Il prolungamento dell’efficacia temporale fa presagire la possibilità di governare con minore necessità di intervento dal periodo primaverile in poi, periodo in cui dovrebbe abbassarsi la curva epidemiologica.

Le misure restrittive prevedono il divieto di spostamento tra le Regioni qualunque sia il loro colore (proprio come durante il primo lockdown), seppur limitato al periodo delle festività natalizie.

Il divieto non è assoluto. Ci si potrà spostare in ogni caso per comprovate esigenze lavorative, per motivi di necessità e motivi di salute che saranno oggetto di autodichiarazione, secondo il collaudato modello ministeriale.

Chi volesse uscire fuori Regione, assumendosi il rischio e in base al colore della Regione di entrata e di uscita, dovrà organizzarsi prima del 21.12 e rientrare dopo il 06.01, salvo il rientro nelle proprie abitazioni, che è sempre consentito.

La seconda misura vieta gli spostamenti tra i Comuni i giorni 25 -26 dicembre e il primo gennaio. Resta sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, residenza o abitazione, anche prima del 6 gennaio.

Per la prima volta, viene espressamente previsto il divieto di recarsi presso le seconde case ubicate in altre Regioni o Province Autonome. Si potrà uscire dalla propria Regione, se non è zona rossa, prima del 21.12, ma non si potrà andare, né rientrare in una seconda casa di un’altra Regione. Ci si potrà spostare, però, nel domicilio delle seconde case della Regione di residenza.

Di notevole importanza è la previsione di un potere eccezionale in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri valido su tutto il territorio nazionale e per il periodo indicato.

Con il DPCM, infatti, si potranno prevedere misure più stringenti specifiche, di carattere subregionale, per determinate zone, indipendentemente dalle classificazioni delle Regioni.

Se si verifica uno scenario di rischio maggiore in una microarea, Comune o Regione, per la prima volta, non vi sarà l’intervento del Ministero della Salute né della Regione in cui si verifica il cluster, ma sarà direttamente il Presidente del Consiglio dei Ministri a chiudere la zona e a estendere tutte le misure emergenziali che si possono inserire in un DPCM, anche in deroga ai colori della Regione.

Il decreto, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore oggi e prelude all’adozione del DPCM odierno, contenente le regole specifiche per l’apertura degli esercizi commerciali del periodo natalizio.